“Continua a destare qualche perplessità la gestione accoglienza minori ucraini, su Catania e qualche provincia limitrofa, nonostante il lavoro condotto dalle autorità preposte. Ricordate il caso Mascali (CT), quando nel mese di maggio di quest’anno circa 19 bambini provenienti da un orfanotrofio del Paese in guerra, accompagnati dalla tutrice che per anni li aveva seguiti, si son visti destinati, dopo una prima accoglienza, su tre strutture diverse, suddivisi in tre gruppi, con mancato riconoscimento della stessa tutrice in Italia, in barba alla Convenzione dell’Aja del 1996 recepita in Italia nel 2015? Bene, parrebbe che nei prossimi giorni altre situazioni simili, di bambini già affidati a famiglie conosciute precedentemente al conflitto scoppiato il 24 febbraio scorso, grazie a progetti temporanei di accoglienza, verranno allontanati destinati altrove”.

A dirlo è la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago, componente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza.

“A tal proposito vorrei condividere alcune riflessioni, continua la senatrice di FdI. Nonostante quella che parrebbe un’erronea impostazione delle linee guida nazionali sull’accoglienza dei minori ucraini continui ad esser seguita, annoverando “i minori stranieri accompagnati di fatto” a “minori stranieri non accompagnati”, nel mese di luglio 2022, il 14, è stata pubblicata una sentenza dalla Corte di Giustizia UE, secondo la quale va applicata la Convenzione di Bruxelles del 1996, vigente fra gli Stati membri dell’Unione e altri stati extraeuropei e concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. In sostanza, la c.d. Convenzione di Bruxelles II bis prevale sul Regolamento (CE) n. 2001/2003, dove all’articolo 8, par 1, è chiaramente indicato che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione sulla competenza (Diritto e Giustizia, 15/07/2022). Quindi prevale il foro del minore, anche se residente fuori dall’Unione Europea”.

“Come si spiega tanta potenziale discrepanza interpretativa sul nostro territorio nazionale? – si chiede la senatrice Drago. Perché l’interesse superiore del minore non dovrebbe prevalere, nei casi di una serena integrazione del/la piccolo/a nella famiglia accogliente, su eventuali discrepanze burocratico-amministrative conseguenti alla confusione arrecata dal tipo di accoglienza da adottare, ovvero dal passaggio da quella legata ad un’accoglienza volontaria nell’ambito di un progetto apposito (prima della guerra) che negli anni varie associazioni, ad esempio italo-ucraine, hanno messo in campo, a quella scaturita da una “necessità legata allo scatenarsi del conflitto il 24 febbraio 2022”? Aggiungo, che nel Dpcr 89/2022 viene richiamata la Direttiva del 2001 che scandisce, all’art.16, una serie di fasi da seguire nella collocazione del minore durante il periodo di collocazione temporanea: 1) presso componenti adulti della loro famiglia; 2)presso una famiglia ospitante; 3)in centri d’accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori; 4) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga”.

“Intanto, non volendo entrare nel merito di scelte operate dagli organi competenti, se il Governo in carica, per il tempo residuale a sua disposizione riuscisse a porvi rimedio, non potendo più rispondere all’interrogazione depositata dalla sottoscritta in data 5 aprile, cominceremmo a dare lustro ed a scongiurare le potenziali ire funeste di un Paese, l’Ucraina, che accompagna formalmente l’ingresso dei propri minori in territorio reputato amico, così com’è, del resto. Il caso Mascali è ormai noto alle istituzioni ucraine, considerato il fatto che la tutrice, nel frattempo, parrebbe esser ritornata nel territorio di provenienza. Basterebbe il verificarsi di un altro caso simile per ingenerare un incidente diplomatico reale e concreto: è questo ciò che vogliamo?” conclude la senatrice di FdI.

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