PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar di Palermo ha ritenuto inamissibile il ricorso presentato dal candidato alle amministrative di Sciacca Ignazio Messina. La pronuncia conferma Fabio Termine sindaco di Sciacca. Messina, sconfitto al ballottagio, ha proposto un ricorso giurisdizionale contestando presunte irregolarità delle operazioni elettorali e chiedendo la correzione del risultato elettorale e l’accertamento della propria vittoria al primo turno.
Il sindaco di Sciacca Fabio Termine si è costituito in giudizio, affidando la propria difesa agli avvocati amministrativisti Girolamo Rubino Calogero Marino, e Giuseppe Impiduglia e depositando apposita memoria volta a rilevare l’inammissibilità del ricorso, nonchè a confutare, punto per punto, le motivazioni contenute nel ricorso proposto dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio.
Inoltre anche l’intera squadra assessoriale è intervenuta in giudizio a sostegno del sindaco Termine, proponendo ricorso incidentale sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino, Marino, e Impiduglia.
Il Tar di Palermo ha quindi disposto la verifica su 9 delle 27 sezioni oggetto del ricorso di Ignazio Messina e la difesa di Messina ha proposto motivi aggiunti di ricorso volti a contestare l’annullamento di ulteriori 11 schede che il verificatore aveva inteso di non trasmettere al Tar in quanto non rispondenti ai quesiti sottoposti al verificatore.
In vista dell’udienza di decisione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti i difensori del sindaco Termine, deducevano l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla difesa di Ignazio Messina perchè volti a contestare vizi ulteriori rispetto a quelli rilevati con il ricorso introduttivo. Il Tar di Palermo, condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino, Marino e Impiduglia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla difesa di Ignazio Messina nella parte in cui ha contestato la mancata trasmissione di schede non riconducibili ad alcuna delle fattispecie oggetto dell’ordinanza istruttoria. Al contempo, il Tar ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile, rigettandolo nel resto, avendo accertato il mancato superamento della cosidetta prova di resistenza – posto che i voti trasmessi a seguito della verifica, dove anche fossero stati tutti convalidati dal Tar, non avrebbero consentito a Ignazio Messina di raggiungere la soglia del 40% necessaria per la vittoria al primo turno.
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